II) Quando un bene è conforme?
Per il Codice del Consumo, un bene è ritenuto conforme quando ha i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
- corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
- essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e
- essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
Il bene è ritenuto conforme quando ha i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
- essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
- essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.
III) Cosa comporta la garanzia legale?
Nel caso in cui il bene non è conforme, il consumatore che denuncia il difetto di conformità ha diritto richiedere al venditore alternativamente:
- il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione;
- la sostituzione del bene;
Se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo, o ancora, la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, quest’ultimo può chiedere:
- una riduzione adeguata del prezzo;
- la risoluzione del contratto.
IV) Quanto dura il diritto alla garanzia legale e quando va esercitato?
Il consumatore può esercitare il diritto alla garanzia legale se il difetto di conformità si manifesta entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti relativi alla garanzia legale (ripristino o sostituzione del bene, ecc.). La denuncia non è però necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
Vi è di più: salvo prova contraria, si presume che i difetti che si manifestano nel termine di un anno dalla consegna del bene esistessero già proprio al momento della consegna, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
V) Cosa sono le garanzie convenzionali?
Le garanzie convenzionali non sono diritti ma offerti dal venditore al consumatore, a titolo gratuito o dietro corrispettivo, che non sostituiscono né limitano la garanzia legale, rispetto alla quale possono invece avere invece diversa ampiezza e/o durata.
Il venditore che offre una garanzia convenzionale rimane vincolato alla dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità, e deve inoltre specificare:
- che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla garanzia legale e che quella convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
- quale sia l’oggetto della garanzia convenzionale e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
VI) Cosa cambia tra “reso” e “recesso”?
Per noi la chiarezza è importante! A volte i due termini vengono utilizzati come sinonimi, ma non è così. Il termine “reso” non ha una specifica definizione nel Codice del Consumo, e si usa generalmente con riferimento alla restituzione del bene difettoso in virtù delle “garanzie legali” o “garanzie convenzionali” previste in favore del consumatore, coi termini e le condizioni che Le abbiamo descritto sopra.
Il recesso, invece, è il diritto del consumatore al ripensamento di quanto acquistato, ed è espressamente disciplinato come tale dal Codice del Consumo. Vuole saperne di più? Clicchi QUI